Educazione Civica – il Consiglio comunale e i Consiglieri

Cosa si insegna in educazione civica?

L’educazione civica è una materia interdisciplinare che mira a trasmettere la comprensione delle strutture sociali, economiche, giuridiche e civiche della società in cui viviamo. Formare cittadini responsabili e attivi promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Da oggi parliamo del Comune un pezzetto alla volta.

CHI SONO GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Con il termine Amministratore dell’Ente Locale si indicano tutti quei soggetti che sono stati eletti a ricoprire particolari e specifici ruoli all’interno dello stesso. Entrando nello specifico:

  • i sindaci (anche metropolitani);
  • i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
  • i consiglieri dei comuni (anche metropolitani) e delle province;
  • i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;

ORGANI DEL COMUNE

Sono Organi del Comune

il Consiglio
il Sindaco
la Giunta

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio è il massimo organo istituzionale rappresentativo della collettività locale in quanto eletto direttamente dal corpo elettorale, cui spettano funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale.
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo: la funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri-guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il Sindaco, gli Assessori ma anche i responsabili dei servizi; la funzione di controllo consiste nel monitoraggio svolto dall’attività posta in essere dagli organi politici e burocratici al fine di accertarne la conformità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente e, dunque, la strumentalità delle relative funzioni al raggiungimento dei cosiddetti “fini di mandato”.
Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri variabile in rapporto alla popolazione.
Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.
La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d’urgenza, dalla Conferenza dei Capogruppo, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERI

Il Consigliere Comunale è pubblico ufficiale e ha la facoltà di autenticare le firme, specie per la presentazione delle liste elettorali. Rappresenta i cittadini del Comune in cui è stato eletto, senza vincolo di mandato: può infatti in qualsiasi momento cambiare gruppo consiliare.
Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono ricoprire la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.. Le disposizioni si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza

  • del Consiglio Comunale;
  • della Giunta Comunale o del Sindaco.

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal richiamato art. 58 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena è venuto a conoscenza delle condizioni stesse.
Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale
Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.
Nell’adempimento delle civiche funzioni, il Consigliere Comunale ha pertanto piena libertà d’azione, d’espressione, di opinione e di voto.
Ciascun Consigliere Comunale pertanto, è personalmente responsabile dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall’adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità patrimoniale stabilite dal primo e quarto comma dell’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché della Legge 20/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Gettoni di presenza
I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire il gettone di presenza nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 8 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali formalmente istituite e delle Commissioni Comunali previste dalla legge.
Rimborso spese ai Consiglieri comunali
Ai Consiglieri Comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal Comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Astensione obbligatoria
II Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore e/o del Consigliere Comunale o di parenti ed affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente ed il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo
Sospensione dalla carica di Consigliere, Sindaco ed Assessore
Sono sospesi di diritto dalle cariche i Consiglieri comunali, Sindaco ed Assessori per le cause indicate dalla normativa di cui all’art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati ai fini della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
Per tutti gli altri effetti conseguenti alla sospensione o alla cessazione della stessa, si rinvia a quanto disposto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
Decadenza dalla carica e contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Per le cause di ineleggibilità a Sindaco od a Consigliere Comunale e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, nonché per gli effetti che comportano la perdita delle condizioni di eleggibilità o l’esistenza di cause di incompatibilità si rinvia al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Si rinvia altresì all’art. 69 dello stesso Decreto Legislativo per le modalità di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e per la dichiarazione di decadenza dalla carica.
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ai consiglieri comunali, previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata
Ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la decadenza da Consigliere Comunale per la mancata partecipazione alle sedute è pronunciata dal Consiglio Comunale nei casi e con la procedura stabilita dallo Statuto comunale, garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.
Dimissioni e surroga
Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale indirizzate dall’interessato al Consiglio Comunale debbono essere presentate personalmente per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine della presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii..
Il seggio di Consigliere Comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Diritto alla consultazione di atti e all’informazione
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Generale od altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l’orario d’ufficio o nello stesso termine, trasmessi ai Consiglieri con posta elettronica anche non certificata.
La consultazione avviene in un locale indicato e l’orario è quello normale d’ufficio.
In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della discussione, depositata dall’Ufficio con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
All’inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
Durante il deposito degli atti presso la Segreteria Generale, i Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d’ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti siano stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni pubblicate, del Consiglio e della Giunta.
I Consiglieri Comunali, in ragione della qualità rivestita, possono prendere visione di tutti gli atti dell’Amministrazione. Alla richiesta di accesso non sono opponibili profili di riservatezza a condizione che i documenti e le informazioni richieste siano pertinenti all’esercizio del mandato, siano necessari a consentire una maggior cognizione dei contenuti dell’attività del Comune e che i Consiglieri se ne avvalgano a tal fine. Restano fermi gli obblighi di tutela del segreto ed i divieti di divulgazione di dati personali stabiliti dalla normativa in materia di privacy. Deve essere, inoltre, rispettata la normativa sulla corrispondenza e sul segreto delle indagini penali.
In qualsiasi caso si rinvia al Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

GRUPPI CONSILIARI

Costituzione
La disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento del consiglio, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall’art.38, comma 3, del D.Lgs. n.267/00.
La formazione dei gruppi consiliari, data la sua utilità funzionale, è tra i primi adempimenti della legislatura.
Tutti i consiglieri devono aderire ad un gruppo consiliare e, generalmente, coloro che sono stati eletti nelle liste dello stesso partito confluiscono in uno stesso gruppo consiliare, che di solito porta identico nome.
Il regolamento interno consente anche gruppi costituiti da un solo consigliere, purché sia stato eletto in una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni.
I consiglieri che al loro ingresso in Consiglio non dichiarano a quale gruppo intendono aderire e i consiglieri che durante la legislatura non si riconoscono più nei gruppi esistenti confluiscono nel gruppo misto, il quale quindi può essere composto da consiglieri di orientamento politico differente ma non inferiore al n. di 2.
Attività
È dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l’altro, gravitante nell’ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l’elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (T.A.R. Lazio con sentenza n. 16240/04) – (cfr. Cass. Civ. ss.uu., 19 febbraio 2004, n.3335 – C.S., IV, 2 ottobre 1992, n.932 – Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187).
Rappresentanza
I gruppi consiliari, in seno al Consiglio comunale, hanno, al pari dei gruppi regionali e dei gruppi parlamentari, una duplice natura. Essi infatti rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all’interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell’ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale.
Altresì, il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza “… non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati.” (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, sentenza n.506/05).
Con tale sentenza il T.A.R. Puglia ha affermato, ancora, che nel nostro sistema legislativo la “lista” è lo strumento a disposizione dei cittadini per presentare all’elettorato i propri candidati ed esaurisce la sua funzione giuridica al momento delle elezioni che si concludono con la proclamazione degli eletti, atto anteriore e del tutto autonomo rispetto alla convalida.
Ne consegue che all’interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell’ente.
Dissociazione – adesione ad altro gruppo consiliare – dichiarazione di indipendenza
Nel corso di una legislatura, sono ammissibili mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti.
Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.
Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi.
È opportuno rappresentare che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione (eventualmente anche autentica attraverso l’adozione di deliberazione assunta con le stesse maggioranze previste per l’atto la cui disposizione viene interpretata) delle norme statutarie e regolamentari.

CAPOGRUPPO

Ciascun gruppo individua un capogruppo che, oltre ad essere responsabile della gestione del gruppo, ha l’importante compito di curare i rapporti tra il Consiglio e il gruppo rappresentando lo stesso all’interno della Conferenza dei Capogruppo, l’organo di consulenza del Presidente su tutta l’attività del Consiglio Comunale.

CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO

Della conferenza dei Capogruppo fanno parte il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i Capogruppo. Il Presidente del Consiglio Comunale la presiede.
La convocazione della conferenza è fatta dal Presidente, se da quest’ultimo ritenuta opportuna e/o necessaria, con avviso ai Capogruppo almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi di convocazione urgente motivata dal Presidente.
In sua assenza la convocazione e la Presidenza competono, a turno, ad uno dei Vice Presidenti e, in assenza di questi due, al Consigliere anziano.
I Capogruppo sono costituiti in conferenza, per:
Esaminare ed esprimere pareri sui problemi riguardanti il Regolamento ed il buon funzionamento del Consiglio Comunale.
Approfondire, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale o su determinazione del Consiglio Comunale, proposte di deliberazione e mozioni concernenti temi generali da sottoporre al voto del Consiglio stesso.
La conferenza, non essendo composta su basi proporzionali, ricerca soluzioni che favoriscano il più ampio consenso da parte dell’intero Consiglio Comunale.
I Consiglieri Capogruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo.

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Le commissioni consiliari sono nate per organizzare al meglio il lavoro del Consiglio comunale.
Ogni commissione ha diversi compiti: approfondisce i problemi relativi ad un particolare settore, esamina ed esprime pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio Comunale e vigila sulle attività degli uffici e delle Aziende del Comune.
Ogni commissione è formata da un certo numero di consiglieri scelti dal Consiglio comunale in modo da rispettarne, in proporzione, la composizione politica.
Le commissioni eleggono, tra i propri componenti, un Presidente e un Vice Presidente.
Ogni commissione si rapporta in materia di competenza ad un assessorato.
Le loro sedute sono aperte a tutti i cittadini.

fonti: web, competenze personali, materiale derivante da corsi specifici

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