Nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni, il Sindaco ha la prerogativa di delega e questa si esprime attraverso le deleghe di competenze specifiche agli Assessori. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. (art. 47 D.Lgs 267/2000)
GIUNTA
La Giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale.
La Giunta è l’organo esecutivo dell’ente locale con competenza generale residuale rispetto a tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che ricadano nelle competenze del Sindaco.
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
ASSESSORE
L’assessore è il componente dell’organo esecutivo di un ente territoriale locale, che nelle regioni a statuto ordinario non deve essere superiore a un terzo (art. 47 D.Lgs 267/2000),arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine anche il Sindaco, e comunque non superiore a dodici.
Come anticipato, secondo l’art. 47 del D.Lgs 267/2000 gli Assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tuttavia, poiché secondo l’art. 64 del D.Lgs 267/2000 in questi comuni la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere, chi è stato nominato Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina.
Il Sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli Assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
A ciascun assessore è solitamente attribuita la “delega” per un determinato settore dell’attività amministrativa dell’ente, sebbene non si tratti necessariamente di una delega amministrativa in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri esterni, bensì di una “delega di firma” comportante l’imputazione al Sindaco di ogni atto firmato dall’Assessore, (che appunto firma gli atti con la dicitura “per il Sindaco”).
In virtù della delega l’assessore, oltre a riferire in Giunta sulle questioni afferenti al suo settore e a fungere da relatore per le relative deliberazioni, sovrintende ad un insieme di uffici dell’ente che nella prassi è denominato assessorato e dà direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, ma ciò facendo non fa altro che esercitare, mediante la delega di firma, le funzioni di “sovrintendenza” sugli uffici di cui è titolare il Sindaco.
Per quanto riguarda Comuni il potere di sovrintendenza sugli uffici comunali compete al Sindaco, ai sensi dell’art.50 comma 2 del Testo unico degli Enti locali, da sempre appaiono connessi a questo potere di “sovrintendenza” limiti e incertezze interpretative: in effetti il legislatore ha lasciato del tutto imprecisato questo potere di “sovrintendenza” per quanto riguarda gli effetti e le forme, esso non appare nemmeno definito rispetto al concorrente principio di “separazione tra politica e amministrazione” che oggi informa l’attività degli Enti locali.
Nella prassi il potere di sovrintendenza sugli uffici comunali si concreta in una vigilanza informale nei luoghi di lavoro, nel rivolgere suggerimenti orali ai funzionari e, al più, nella redazione di lettere in forma libera contenenti generiche “direttive” agli uffici comunali, che (come è per qualunque direttiva nota al diritto amministrativo), costituiscono solo criteri per il successivo esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dei funzionari destinatari (quindi ogni funzionario destinatario di una direttiva rimane libero di scegliere i tempi e i mezzi per l’attuazione della stessa, così come rimane libero di disapplicare o di applicare in deroga la direttiva, laddove dia ai suoi comportamenti o atti amministrativi opportuna motivazione).
È discusso se il potere di sovrintendenza sugli uffici comunali o provinciali di cui all’art. 50 comma 2 del TUEL comprenda il diritto di accesso agli atti degli uffici dell’Ente locale, che l’art.43 del medesimo testo unico attribuisce esplicitamente ai Consiglieri, la giurisprudenza amministrativa sembra deporre per la soluzione negativa.
Sebbene l’assessorato sia per certi versi assimilabile ad un piccolo ministero, a differenza di questo non costituisce un’amministrazione distinta ma una semplice ripartizione organizzativa in seno dell’ente.
Da quanto detto emerge che l’Assessore opera come membro di un organo collegiale dell’ente, la Giunta, e non come organo monocratico, a differenza dei Ministri che, invece, uniscono i due ruoli. L’Assessore assume anche la veste di organo monocratico solo nel momento in cui riceve dal Sindaco o dal Presidente una delega in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri a rilevanza esterna.
In ogni caso, l’Assessore può impartire direttive ai dirigenti/funzionari del suo assessorato.
Peraltro, si ritiene che gli statuti, grazie alla maggior autonomia organizzativa riconosciuta in questi ultimi anni agli enti, possano diversamente configurare il rapporto tra Assessore e Giunta, attribuendo direttamente al primo poteri a rilevanza esterna.
Va comunque precisato che a seguito dell’introduzione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività amministrativa operata dalla L. 127 del 1997 (cosiddetta “Bassanini-bis”) il ruolo degli Assessori come uffici monocratici si è ridotto ad essere meramente ornamentale.
LA DELEGA A VICESINDACO
Il Sindaco nomina un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Vice Sindaco deve essere scelto fra gli Assessori.
Della nomina devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio Comunale.
fonti: web, competenze personali, materiale derivante da corsi specifici